Gerardo Coppa
Nasce a Luzzi nel 1908. Orfano di entrambi i genitori a causa della famigerata Spagnola, viene allevato, insieme agli altri suoi fratelli, dallo zio materno don Francesco Campise, parroco della parrocchia di San Giuseppe in Luzzi.
Laureatosi in giurisprudenza sceglie di fare la professione di Segretario Comunale. Per motivi di lavoro si sposta in varie città italiane, dove riscuote stima ed amicizia.
Pubblica vari testi inerenti alla sua professione. Ritiratosi in pensione a San Nicola Arcella, dove aveva posto la sua dimora fissa, raccoglie i suoi scritti poetici, colmi di nostalgia, sentimento e fede religiosa, nel volume "Dalla Sila al Vesuvio".
A Pompei aveva esercitato il suo ultimo incarico da Segretario Comunale.
Muore a San Nicola Arcella il 9 giugno 1986.
L’AZIONE POPOLARE
La legge del 9 giugno 1947, n°530, fra le tante sostanziali modifiche apportate alla Legge comunale e provinciale (t. u. 1934), con l’articolo 23, richiama in vigore l’articolo 225 del t. u. del 1915, che disciplina l’istituto notevolmente democratico, soppresso dalla legislazione fascista, e denominato <<azione popolare>>.
L’azione popolare ha per oggetto di rendere più efficace e concreto il controllo della pubblica opinione, ed è logico che sia stato ripristinato nel restaurato ordine democratico del Comune. Con questo istituto si stabilisce una maggiore solidarietà fra il cittadino e le istituzioni del suo paese; esso è basato sul concetto dell’interesse che tutti i cittadini debbono portare al buon funzionamento della pubblica amministrazione, indipendentemente da ogni motivo o preoccupazione di utilità personale diretta ed immediata.
L’azione popolare è la lotta per il diritto, in forma legale e disciplinata: è quindi eminentemente educatrice e conservatrice degli ordini civili. Dove è un diritto comune da far valere, e che è trascurato dalla rappresentanza in carica, non si scende in piazza a far demagogia, ma si va in tribunale a difenderlo!
L’azione popolare è vanto del diritto romano; ne tratta un apposito titolo del Digesto, detto appunto <<de popularibus actionibus >> . Ma non mancano tra i romanisti discussioni e dissensi di opinioni, anche assai notevoli, sulla sua vera natura giuridica e sul suo limite di applicazione; in particolare si discute se con essa si facesse valere un diritto dello Stato (jus populi), o un diritto individuale proprio del cittadino e spettante a lui come membro della collettività. …..
… Concludendo dichiariamo, e forse il nostro giudizio è troppo azzardato, che nel rinnovato clima dello Stato democratico, l’azione popolare dovrebbe avere una più larga applicazione, con estenderla a difesa di qualsiasi interesse pubblico da tutelare; essa dovrebbe essere promossa, come nel diritto romano, da qualsiasi cittadino ed a preferenza da coloro che dall’atto illecito venissero danneggiati anche in un privato interesse. Solo così, facendo rivivere, pur adattandolo ai nuovi tempi, questo antico e pur ora nuovo istituto, potrebbe avverarsi la tanto chiesta ed auspicata moralizzazione della pubblica Amministrazione.
GERARDO COPPA
Tratto da:
NUOVA RASSEGNA
DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
RIVISTA AMMINISTRATIVA QUINDICINALE
PER COMUNI, PROVINCE, REGIONI, AZIENDE SANITARIE LOCALI,
COMUNITÀ MONTANE, ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI ED ALTRI ENTI
FONDATA NEL 1927 DA PIETRO LINDORO NOCCIOLI